摘要:Appare immediatamente opportuno far presente ai lettori che la finalità del seguente commento relativo alla riforma del processo civile non sarà quello di un approfondimento a livello dottrinario e giurisprudenziale ma un veloce e conciso excursus sulle principali novità introdotte nel processo civile dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”, e il tutto accompagnato da brevi commenti e da una tabella sinottica che, almeno nelle intenzioni degli autori, aiuti ad una più facile lettura e paragone tra il vecchio ed il novellato codice di procedura civile Il 26 maggio 2009 il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge di iniziativa del Governo recante le disposizioni sopra citate. Il ddl in parola, approvato con legge del 18 giugno 2009, n.69, ha come scopo principale di apportare modifiche all’attuale codice di procedura civile, modifiche atte a trasformare il procedimento civile in uno strumento sempre più compatibile con il principio della “ragionevole durata del processo”. Inoltre, va precisato che la legge non troverà la sua piena, completa ed esauriente realizzazione in seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e la conseguente vacatio legis, in quanto il capo IV (Giustizia) prevede, con tre articoli, e più precisamente artt. 44, 54 e 60, deleghe al Governo al fine di adottare ulteriori migliorie al quadro normativo vigente. Nello specifico l’art. 44, rubricato “Delega al Governo per il riassetto della disciplina del processo amministrativo” statuisce che il Governo entro un anno, dall’entrata in vigore della legge di delega, possa adottare uno o più decreti legislativi per il riassetto del processo avanti ai Tribunali Amministrativi Regionali e al Consiglio di Stato, per adeguare con la giurisprudenza le norme vigenti coordiandole con le norme del codice di procedura civile. Nell’art. 54 il Governo è delegato ad adottare entro 24 mesi, sempre dall’entrata in vigore della legge delega, uno o più decreti legislativi “in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione che rientrano nell’ambito della giurisdizione ordinaria e che sono regolati dalla legislazione speciale”. Nello stesso articolo al comma 5, viene abrogato il rito societario introdotto con il decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5. Ulteriore delega del Parlamento è in materia di “Mediazione e di conciliazione in ambito civile e commerciale”; il termine previsto per l’adozione di nuovi provvedimenti è di 6 mesi ed inoltre al 2 comma è enunciato un esplicito richiamo ai principi comunitari. Segue... (scarica lo studio)