摘要:Corte costituzionale – sentenza 20 maggio 2008 n. 161 – Pres. Bile, Red. Quaranta – (G.U. n. 23, prima serie speciale, anno 2008) (giudizio promosso a seguito di ordinanza n. 773 del 9 luglio 2007 del Tribunale di Roma – G.U. n. 46, prima serie speciale, anno 2007). Con la sentenza n. 161 del 20 maggio 2008 la Corte costituzionale dichiara la parziale illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 161, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2006, n. 286. Si riporta per comodità il testo della disposizione interessata dalla dichiarazione di illegittimità: “161. In sede di prima applicazione dell’articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato ed integrato dai commi 159 e 160 del presente articolo, gli incarichi ivi previsti, conferiti prima del 17 maggio 2006, cessano ove non confermati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi, per gli incarichi conferiti a soggetti non dipendenti da pubbliche amministrazioni, gli effetti economici dei contratti in essere. Le disposizioni contenute nel presente comma si applicano anche ai corrispondenti incarichi conferiti presso le Agenzie, incluse le Agenzie fiscali. L’eventuale maggiore spesa derivante dal presente comma è compensata riducendo automaticamente le disponibilità del fondo di cui all’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e rendendo indisponibile, ove necessario, un numero di incarichi dirigenziali corrispondente sul piano finanziario. In ogni caso deve essere realizzata una riduzione dei nuovi incarichi attribuiti pari al 10 per cento per i dirigenti di prima fascia e pari al 5 per cento per i dirigenti di seconda fascia, rispetto al numero degli incarichi precedentemente in essere.”. La pronuncia in particolare riguarda il primo periodo della disposizione e precisamente in maniera diretta la parte del comma in cui si prevede che gli incarichi conferiti al personale dirigenziale non appartenente ai ruoli di cui all’art. 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “ conferiti prima del 17 maggio 2006 cessano ove non confermati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ”. La Corte costituzionale ritorna così a giudicare sul tema dello spoil system in riferimento agli incarichi dirigenziali, dopo essersi già recentemente pronunciata nelle note sentenze del 23 marzo 2007, nn.103 e 104. Con il d.l. n. 262 del 2006 (art. 1, commi da 159 a 161), modificato in sede di conversione, è stata ampliata a regime la disciplina dello spoil system mediante la modifica all’art. 19, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001, includendo nel campo della decadenza automatica anche gli incarichi (su posti di livello dirigenziale generale e non) attribuiti a dirigenti appartenenti a ruoli diversi da quello dell’Amministrazione dello Stato conferente (art. 19, comma 5 bis , del d.lgs. n. 165) e a soggetti non appartenenti ai ruoli dirigenziali (art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165). Il medesimo regime di decadenza è stato poi esteso anche ai direttori delle Agenzie, incluse le Agenzie fiscali. La parte della norma interessata dalla dichiarazione di incostituzionalità è quella contenente il regime transitorio, ossia la disposizione che ha previsto la cessazione degli incarichi (della medesima tipologia) attribuiti anteriormente al 17 maggio 2006 alla scadenza dei 60 giorni dopo l’entrata in vigore del decreto legge, salvo intervenuta conferma. In sintesi la Corte ritiene che “la norma denunciata, prevedendo l’immediata cessazione del rapporto dirigenziale alla scadenza del sessantesimo giorno dall’entrata in vigore del decreto-legge n. 262 del 2006, in mancanza di riconferma, violi, in carenza di idonee garanzie procedimentali, i principi costituzionali di buon andamento e imparzialità e, in particolare, il principio di continuità dell’azione amministrativa che è strettamente correlato a quello di buon andamento dell’azione stessa” (ciò riprendendo la sentenza n. 103 del 2007). Secondo la Corte, la peculiarità che distingue la tipologia degli incarichi in esame, che sono solo quelli attribuiti a dirigenti appartenenti a ruoli diversi da quello dell’amministrazione conferente, rispetto alla fattispecie già esaminata di cui all’art. 3, comma 7, della legge 15 luglio 2002, n. 145, non è in grado “di diversificare in senso fiduciario il rapporto di lavoro dirigenziale, che deve rimanere caratterizzato, sul piano funzionale, da una netta e chiara separazione tra attività di indirizzo politico-amministrativo e funzioni gestorie.”. Né rappresenta elemento determinante per una diversificazione il fatto che nella vicenda in esame l’organo politico può esercitare il potere di conferma entro sessanta giorni. Infatti tale potere non attribuisce “al rapporto dirigenziale in corso alcuna garanzia di autonomia funzionale, atteso che dalla mancata conferma la legge fa derivare la decadenza automatica senza alcuna possibilità di controllo giurisdizionale.”. In conclusione, la Corte ravvisa la contrarietà dell’art. 2, comma 161, del d.l. n. 262 del 2006, nella parte in esame per contrasto con gli artt. 97 e 98 della Costituzione. Da notare che la questione di costituzionalità era stata sollevata anche con riferimento alla norma di regime (il comma 159), che, come detto, incide sull’art. 19, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001. La Corte tuttavia non si è pronunciata nel merito su tale questione ritenendola inammissibile poiché il caso concreto riguardava solo l’applicazione della normativa transitoria.