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  • 标题:9.6. Corte dei Conti, Lazio, sentenza 30 marzo 2009, n. 486
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  • 作者:Francesca Di Lascio
  • 期刊名称:Amministrativ@mente
  • 印刷版ISSN:2036-7821
  • 出版年度:2009
  • 期号:5
  • 语种:Italian
  • 出版社:Amministrativ@mente
  • 摘要:Con questa decisione la Corte dei conti ha ritenuto che il rilascio di concessioni demaniali marittime in assenza di gara pubblica configuri un danno erariale, imputabile al dirigente responsabile dell’ufficio cui compete l’adozione dei predetti provvedimenti. In particolare, nel caso di specie, a seguito di indagini espletate dalla Capitaneria di Porto in relazione al procedimento di rilascio delle concessioni demaniali marittime relative ad alcuni stabilimenti balneari, è emerso che l’ufficio comunale competente aveva provveduto ad assegnare le concessioni con atto formale e per una durata di diciotto anni, sulla base di istanze presentate dai privati interessati. In questo procedimento, tuttavia, non si era tenuto conto del fatto che, all’epoca della presentazione delle istanze, sussisteva una grave e diffusa situazione di abusivismo edilizio nonché di occupazione abusiva delle aree demaniali interessate, che aveva impedito inizialmente il rilascio dei titoli concessori. Inoltre, le licenze di concessione in discussione erano state più volte rinnovate sulla base alle istanze presentate dagli originari titolari, con ultimo rilascio nel 2006 per la già richiamata durata di diciotto anni. In proposito, la sezione regionale della Corte dei conti ha ritenuto, in generale, che le concessioni di demanio marittimo per finalità turistico-ricreativa costituiscono una fonte d’entrata per il pubblico erario, che viene commisurata in ragione del canone annuo richiesto ai concessionari. Riportando il principio al caso di specie, ha giudicato sussistenti rilevanti carenze nell’istruttoria propedeutica al rilascio delle concessioni, tali da incidere negativamente sugli interessi economico-finanziari dello Stato, titolare del diritto dominicale sui beni del demanio marittimo. Nello specifico, l’omissione del ricorso alla gara pubblica per l’assegnazione delle concessioni denota l’assenza delle necessarie valutazioni volte alla gestione economicamente orientata dei beni demaniali, atta a garantirne una proficuautilizzazione ed ad incentivarne così la redditività. Il giudizio pare, alla Corte, evidente laddove si consideri che in condizioni analoghe (anche se rispetto ad un’attività di minor rilievo come quella di un chiosco bar), una concessione demaniale per uso turistico ricreativo, aggiudicata con gara nel medesimo litorale di quelle in discussione, aveva portato ad un’offerta di cento volte superiore alla dimensione economica del canone inizialmente fissato dall’amministrazione e posto a base d’asta. In tal modo, sarebbe stata vanificata la possibilità per lo Stato di incrementare il reddito conseguibile grazie alla concessione, con conseguente violazione dei principi di economicità e buon andamento dell’azione amministrativa. Nel giudizio in esame, la Corte ha rilevato, peraltro, che il dirigente responsabile dell’ufficio deputato al rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni non ha sufficientemente ponderato gli interessi in gioco, con detrimento proprio dell’interesse dell’amministrazione in relazione all’utilizzo proficuo dei beni demaniali ed alla loro gestione economicamente orientata. L’istruttoria procedimentale, infatti, difetta di documenti che attestino il rapporto tra la durata delle concessioni e gli interventi che il concessionario intendeva realizzare ovvero era già stato autorizzato a realizzare sull’area demaniale di interesse, mancando, in specie, sia i verbali di consistenza dello stato dei luoghi dati in concessione (che sono il presupposto per la determinazione del canone dovuto), sia le risultanze dell’esito delle sanatorie connesse agli abusi edilizi preesistenti. Pertanto, la condotta del dirigente responsabile pare connotata da un profilo gravemente colposo, da cui consegue senza dubbio l’emergere del danno erariale.
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