摘要:La legge della Regione Liguria 31 marzo 2014, n. 6 – recante Disposizioni in materia di esercizio di attività professionale da parte del personale di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica) e successive modificazioni e integrazioni –, ha previsto, all’art. 1, c. 1, che il personale sanitario non medico disciplinato dalla legge 251/2000 operante con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato nelle strutture pubbliche regionali possa esercitare attività libero-professionale, al di fuori dell’orario di servizio, anche singolarmente all’interno dell’Azienda e in forma intramuraria allargata, presso le Aziende sanitarie locali, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli altri enti equiparati. La disposizione normativa , finalizzata ad assicurare una più efficace e funzionale organizzazione dei servizi sanitari regionali, è stata ritenuta (assieme ad altri articoli della stessa legge che contenevano previsioni consequenziali) costituzionalmente illegittima dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per contrasto con l’art. 117, c. 3, Cost. Secondo la prospettazione contenuta nel ricorso, infatti, nelle materie cd. concorrenti (tra le quali rientra la <>) il Legislatore regionale può emanare solo disposizioni legislative che non si pongano in contrasto con i principi fondamentali contenuti nella normativa statale; nel caso di specie, la norma regionale impugnata, invece, prevedendo la possibilità che anche il personale delle professioni sanitarie possa svolgere la libera professione intramuraria, si porrebbe in contrasto con la normativa nazionale che, al fine di assicurare un equilibrio tra attività istituzionale e libera professione, prevede tale possibilità esclusivamente per i dirigenti medici e i medici dipendenti dal Servizio sanitario.