标题:La declaratoria di incostituzionalità della presunzione di equivalenza dei prelevamenti non giustificati del professionista dal conto corrente bancario quali compensi [Note a margine della sentenza della Corte costituzionale n. 288/2014]
摘要:Nella sentenza in commento, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità - limitatamente alle parole «o compensi» - dell’art. 32, co. 1, n. 2), del d.P.R. n. 600/1973, così come modificato dalla “legge finanziaria 2005” per violazione degli artt. 3 e 53 Cost., con conseguente assorbimento di quelle poste sugli artt. 24 e 111 Cost. La parte della disposizione censurata, rimessa al suo sindacato da un’ordinanza della Commissione tributaria regionale per il Lazio, aveva esteso le presunzioni sui prelevamenti dai conti correnti bancari privi dell’indicazione del beneficiario - e previste, prima della novella legislativa solo nei confronti degli imprenditori - anche ai lavoratori autonomi. A tanto conseguiva da parte dell’Amministrazione finanziaria l’automatica equiparazione delle dette movimentazioni ad elementi positivi di reddito ed operazioni imponibili IVA del professionista in virtù del fondamento economico-contabile reputato sotteso: l’essere destinate ad investimenti nell’ambito dell’attività svolta. La Corte è pervenuta al decisum rilevando che, pur se la categoria dei lavoratori autonomi e quella degli imprenditori sono per molti versi affini sia nel diritto interno sia nel diritto dell’Unione europea, non possono richiamarsi per la prima le correlazioni logico-presuntive che tipicamente presiedono il reddito d’impresa. Mentre l’attività imprenditoriale, infatti, è caratterizzata da «continui investimenti in beni e servizi in vista di futuri ricavi» [ , l’attività del lavoratore autonomo si contraddistingue per la marginalità dell’apparato organizzativo e la prevalenza dell’apporto personale. Quest’ultimo, ancora, si manifesta con «differenti gradazioni» a seconda della tipologia della prestazione sino a divenire «quasi assenza nelle professioni liberali» caratterizzate da uno spiccato apporto intellettuale ove il prelievo è «un fatto oggettivamente estraneo all’attività di produzione del reddito» ed idoneo, piuttosto, a rappresentare «un mero indice generale di spesa».