期刊名称:Rivista di Diritto dell'Economia, dei Trasporti e dell'Ambiente
印刷版ISSN:1724-7322
电子版ISSN:1724-7322
出版年度:2015
卷号:XIII
出版社:Dipartimento di Diritto Diritto dell'Economia, dei Trasporti e dell'Ambiente
摘要:Il punto 2.1 dell’allegato III della direttiva 2004/33/CE della Commissione, del 22marzo 2004, che applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e delConsiglio relativa a taluni requisiti tecnici del sangue e degli emocomponenti, deveessere interpretato nel senso che il criterio di esclusione permanente dalla donazionedi sangue di cui a tale disposizione e relativo al comportamento sessuale ricomprendel’ipotesi in cui uno Stato membro, considerata la situazione in esso esistente, prevedauna controindicazione permanente alla donazione di sangue per gli uomini che hannoavuto rapporti sessuali con una persona dello stesso sesso, laddove sia dimostrato,sulla base delle conoscenze e dei dati medici, scientifici ed epidemiologici attuali, cheun simile comportamento sessuale espone dette persone ad un alto rischio di contrarregravi malattie infettive trasmissibili col sangue e che, nel rispetto del principio diproporzionalità, non esistono tecniche efficaci di individuazione di queste malattieinfettive o, in difetto di tali tecniche, metodi meno restrittivi rispetto ad una siffattacontroindicazione per garantire un livello elevato di protezione della salute dei riceventi.Spetta al giudice nazionale verificare se, nello Stato membro di cui trattasi,tali condizioni siano rispettate.